Il Governo Monti ha disposto la modifica, con decorrenza 18 luglio 2012, l’articolo 22, comma 11, del Testo Unico sulla disciplina dell’immigrazione e le norme che si riferiscono alle condizioni di lavoro del cittadino straniero presente in Italia. Infatti, con l’introduzione dell’articolo 4, comma 30, della legge n. 92/2012 che ha modificato, oltre il periodo temporale dei sei mesi, anche le condizioni di permanenza del lavoratore straniero.
Non solo, il Governo ha anche deciso di riaprire il termine delle regolarizzazione degli stranieri che sono presenti sul territorio italiano attraverso una nuova sanatoria che sarà in vigore dalla metà di settembre per 30 giorni. I datori di lavoro hanno così la possibilità, dal prossimo 15 settembre e per i successivi 30 giorni, di regolarizzare la posizione del cittadino straniero che risulti assunto, in modo irregolare, da non meno di tre mesi. Rispetto alle solite sanatorie, in questo caso non si attiverà un cosiddetto clickday in assenza di un numero massimo di soggetti.
Il lavoratore straniero irregolare dovrà, però, dimostrare la sua presenza, in modo non interrotto, sul territorio dello Stato dallo scorso 31 dicembre 2011.
Ricordiamo che il disposto del governo prevede che
la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici
Ossia, sarò necessario, per forza di cose, presentare un riferimento oggettivo, ossia un visto per motivi turistici, un permesso di soggiorno non rinnovato o un certificato medico rilasciato dal pronto soccorso.
Per prenotare la regolarizzazione si dovrà pagare un contributo di mille euro all’Inps, successivamente sarà necessario presentare la domanda online con la necessaria documentazione, inclusa la prova di soggiorno.
Al termine di questo iter, i soggetti coinvolti dallo Sportello unico per l’immigrazione dovranno firmare il contratto e pagare le tasse e i relativi contributi.
Infatti, il decreto specifica che
è fatto salvo l’obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l’intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi