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News Maternità e malattia dal 2012

 I cambiamenti apportati dal Decreto Legge Monti per gli iscritti alla Gestione Separata Inps.

Nuova legge nuove regole: dal 1° gennaio 2012 è stata introdotta l’indennità di maternità e malattia anche per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata Inps.

Anche i liberi professionisti e i lavoratori con contratto a progetto, il cosiddetto co.co.co., hanno diritto all’indennità giornaliera di malattia e al congedo parentale, se però non sono titolari di altra pensione e se non sono iscritti ad altre forme previdenziali. Entriamo nel dettaglio per approfondire i cambiamenti apportati dal suddetto Decreto Legge Monti per l’anno in corso.

I TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l’indennità di degenza dovrà essere presentata all’Inps entro 180 giorni dal giorno successivo alla fine del ricovero.

Il lavoratore o la lavoratrice ha l’obbligo di inviare on-line all’Inps e al committente il certificato di malattia redatto dal medico curante, nel termine di 2 giorni dal rilascio.

Per esercitare il diritto all’indennità di malattia sono necessari i seguenti requisiti:
*aver versato almeno 3 mesi di accrediti contributivi nei 12 mesi prima dell’inizio della malattia
*nell’anno precedente all’inizio della malattia, bisogna avere avuto un reddito individuale da lavoro parasubordinato non superiore al 70% del massimale contributivo stabilito dalla legge di anno in anno

L’indennità spetta per malattie non inferiori a 4 giorni, fino a 61 giorni nell’arco dell’anno solare ed è calcolata in base al massimale contributivo dell’anno in cui è iniziata la malattia.

Per quanto riguarda il congedo parentale e la maternità, si precisa che le madri o i padri, anche adottivi o affidatari, iscritti alla gestione separata hanno diritto ad un’indennità per congedo parenterale per ogni figlio nato o adottato ovvero entrato nell’anagrafica della famiglia dal 1° gennaio 2007, per un periodo massimo di tre mesi, anche frazionabile, entro il primo anno di vita del bambino.

Per il congedo parentale, l’indennità spetta per il periodo in cui si è ottenuto il congedo e solo se in possesso dei seguenti requisiti:
*avere un rapporto di lavoro ancora in corso e almeno tre mesi di contributi nei 12 mesi prima dell’inizio del periodo indennizzabile per maternità
*se sussiste in concreto l’astensione dall’attività lavorativa

La madre ha diritto al 30% di 1/365 del reddito da collaborazione a progetto o coordinata e continuativa. Il padre può ottenere il riconoscimento dell’indennità di paternità solo in caso di morte o di grave patologia della madre oppure nel caso che la madre abbandoni il bambino oppure nel caso in cui i cui abbia l’affidamento esclusivo del bambino.

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