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Norma pensioni anti-badanti

 L’anno ribattezzata norma “anti-badanti” e, effettivamente, a ben leggere il suo contenuto, sembra proprio che l’iniziativa legislativa sia realmente finalizzata a evitare soprusi di ogni genere nel rapporto tra l’assistito e la stessa. Ma cerchiamo di comprendere quali siano le caratteristiche di questa norma, e perchè l’iniziativa stia facendo sollevare parecchi dubbi negli osservatori di settore.

La norma stabilisce che chi ne abbia diritto dal 1 gennaio, in conseguenza di un matrimonio contratto con un consorte di età superiore ai 70 anni, e più anziano di almeno 20 anni, riceverà una pensione ridotta se il matrimonio si è compiuto da meno di 10 anni (il taglio è inoltre pari a 10 punti percentuali per ogni anno in meno al decennio, e non si applica in presenza di figli minori, studenti o inabili.

Facile, a tal proposito, chiarire quali siano gli obiettivi perseguiti dall’Inps con il messaggio n. 6304/2012, che fornisce un aggiornamento delle procedure di calcolo delle pensioni per rendere operativa la cosiddetta norma anti-badanti, introdotta dalla legge 111/2011: evitare che la pensione di reversibilità erogata al coniuge superstite, spetti a quella persona che ha contratto un matrimonio “di interesse”.

Di qui le condizioni per l’applicazione della severa normativa, che riduce di 10 punti percentuali ogni anno inferiore al decennio, l’importo dell’assegno: il dante causa (cioè chi determina il diritto alla pensione di reversibilità) sposatosi in età superiore ai 70 anni; la differenza di età tra i coniugi che deve essere almeno di 20 anni; la mancanza di figli minori, studenti o inabili. In proposito ricordiamo che il taglio ha effetto su tutte le pensioni decorrenti dal 1 gennaio 2012, e che le percentuali che determinano l’importo della pensione di reversibilità sono ridotte su base mensile per 0,83 punti percentuali (ovvero, 10 punti percentuali).

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