L’Inps, con messaggio del 2 gennaio 2012 n. 47, ha illustrato alla propria utenza la notifica dell’avviso di sospensione di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 122/2010.
Infatti, il nostro istituto previdenziale con il messaggio n. 18295 del 26 settembre 2011 ha posto in evidenza l’operazione di invio della comunicazione di sollecito, con la quale i titolari di prestazioni collegate al reddito sono stati nuovamente invitati ad effettuare la dichiarazione dei propri redditi, prima di procedere alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito di cui all’art. 13, comma 6 della legge 122/2010.
Attraverso questo ultimo messaggio l’Inps comunica ora che ai soggetti che, alla data del 30 novembre scorso, non hanno provveduto a dichiarare i propri redditi con le modalità indicate nel citato messaggio, è stato inviato l’avviso di sospensione, diversificato fra residenti in Italia e residenti all’estero.
Le modalità di individuazione dei destinatari dell’avviso sono state illustrate al punto 3 del messaggio n. 20127 del 28 ottobre 2011.
L’Inps ricorda che l’avviso non è stato inviato ai soggetti per i quali, alla data del 30 novembre 2011 la pensione sia risultata ricostituita sulla base dell’informazioni reddituali, siano stati acquisiti i dati di ricostituzione, ancorché l’elaborazione delle informazioni non sia stata effettuata o che risulti presentata una domanda di ricostituzione della pensione.
Per procedere alla ricostituzione gli interessati dovranno fare un’apposita domanda all’Inps, anche se potranno fare assistere ad un Ente di Patronato riconosciuto dalla legge che presterà assistenza gratuita e potrà aiutare ogni singolo interessato ad inoltrare l’eventuale domanda di ricostituzione direttamente all’Inps.
È anche possibile, per l’interessato, qualora disponga del relativo codice PIN rilasciato dall’Istituto di inoltrare la domanda direttamente attraverso il sito internet istituzionale nella sezione Servizi On-line selezionando “Domanda di pensione” dal menù dei servizi disponibili per l’utente.
Per ripristinare la prestazione è così possibile presentare domanda di ricostituzione, completa delle informazioni della situazione reddituale per l’anno 2009 e 2010, entro il termine di 60 giorni dalla sospensione.
Riferimento legislativo: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122