Interessanti novità in arrivo a proposito del CUD 2012 che sarà distribuito ai lavoratori dipendenti e ai pensionati entro la fine del mese di febbraio 2012. Per prima cosa non è più obbligatoria l’invio del modulo per l’attestazione dei familiari a carico ; infatti, da quest’anno è stato abolito l’obbligo a carico dei lavoratori e pensionati di comunicare annualmente, e quindi anche in assenza di modifiche, al proprio sostituto d’imposta le detrazioni fiscali per i carichi familiari così previsto dalla recente normativa, articolo 12 del Tuir: la dichiarazione consegnata al sostituto ha effetti anche per i periodi di imposta successivi e le eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.11 dl 471/97.
Ricordiamo che il CUD deve essere consegnato in duplice copia al lavoratore dipendente, al pensionato o a chi percepisce reddito assimilato a quello del lavoratore dipendente, dal datore di lavoro o da chi eroga la pensione entro il 28 febbraio e in caso di cessazione rapporto lavorativo il modulo deve essere ugualmente consegnato entro la stessa data.
Non solo, nella nuova dichiarazione trovano anche posto le indicazioni del secondo acconto IRPEF, l’addizionale del 10% su bonus e stock option nel settore finanziario e alla tassazione per i “cervelli” che entrano in Italia come dipendenti, oltre alle indicazioni per la tassazione del Tfr e del Tfm e il contributo di solidarietà.
Nel CUD 2012 l’amministrazione fiscale ha anche apportato modiche sulle avversità atmosferiche, in particolare al campo nr 11, relativo a eventi eccezionali a, sono stati aggiunti il codice 5 per i contribuenti colpiti dagli eventi atmosferici di ottobre 2011 a Spezia e Massa Carrara e il codice 6 per le avveristà atmosferiche che hanno colpito Genova a novembre.
Particolare attenzione è stata posta anche nel riportare la dichiarazione della detrazione dei figli a carico in caso di separazione e divorzio, ossia si utilizza il codice BO per segnalare che il percipiente ha usufruito nel precedente anno della detrazione per i figli a carico nella misura del 100%, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.