Il lavoro nei cantieri è destinato a cambiare. La spinta innovativa è stata determinata dal disegno di legge approdato in Consiglio dei ministri, che dovrebbe permettere un più facile accesso al lavoro nelle strutture, visto e considerato che imprese e lavoratori non dovranno più produrre il Durc per la propria regolarità contributiva, essendo sufficiente una dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante o dello stesso lavoratore autonomo. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le altre novità del pacchetto semplificazioni in materia di lavoro.
Come già anticipato, una prima modifica riguarda l’articolo 90 del T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008), relativo agli obblighi per il committente o responsabile dei lavori nei cantieri. La norma stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, devono attenersi ai principi e alle misure generali di tutela.
Nel caso di affidamento dei lavori dovranno nello specifico verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa o del lavoratore autonomo a cui vengono affidati i lavori, e richiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo, nonché trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, tra l’altro, il Durc.
Il pacchetto sulle semplificazioni procede verso l’abrogazione di quest’ultima previsione (cioè la consegna del Durc, sostituendola con l’obbligo di consegnare «in luogo del documento unico di regolarità contributiva, una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’impresa o del lavoratore autonomo… che l’amministrazione concedente è tenuta a verificare…».
Ancora, sempre in materia di Durc, il pacchetto semplificazioni estende la vigente previsione della misura «compensativa» per chi ha crediti nei confronti dello stato, per il Durc richiesto per fruire di benefici normativi e contributivi a ogni tipologia di Durc.
In materia di semplificazioni, viene inoltre estesa all’anno 2013 la possibilità di rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite di 3.000 euro per anno solare, da parte dei percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, semplificato l’obbligo dei medici competenti di predisporre e trasmettere alla Asl la relazione annuale con i dati relativi alla sorveglianza sanitaria, ed eliminato l’obbligo a carico del datore di lavoro d’inviare all’Inail le certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.