Le indicazioni del Consiglio di stato apportano qualche novità sull’approccio regolamentare sulle società tra professionisti. In particolare, vengono introdotti regimi di incompatibilità e requisiti di onorabilità più chiari per i soci di capitali che faranno parte delle future società tra professionisti, oltre all’applicazione di un sistema di responsabilità più esplicito per quelle società che svolgono più di una attività professionale (ovvero, le cosiddette società multidisciplinari).
Per quanto concerne il regime di incompatibilità, il Consiglio di Stato indica come la previsione specifichi come il regime di incompatibilità per i soci di capitale (cioè, che non abbiano riportate condanne definitive), “dovrebbe essere resa più chiara, poiché l’ampio e indeterminato riferimento a tutte le ipotesi di condanna è inidoneo a comprendere ogni fattispecie di illecito”.
Pertanto, per il Consiglio sarebbe opportuno prevedere requisiti più specifici di moralità e di onorabilità, che siano particolarmente selettivi, oltre a specificare “quale incidenza possono assumere vicende quali l’estinzione del reato o l’intervenuta riabilitazione”.
Ancora, il Consiglio indica che se l’iscrizione nel registro delle imprese ha la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, proprio ai fini della ricordata verifica dell’incompatibilità, è opportuni chiarire come la stessa incompatibilità potrebbe emergere non solamente dai dati contenuti nel registro, ma anche “dalle risultanze delle iscrizioni nell’albo delle società”.
Infine, il regime disciplinare delle c.d. società multidisciplinari, ovvero quelle società che svolgono più di un’attività professionale. Il consiglio di Stato ricorda come queste debbano essere sottoposte al codice disciplinare dell’albo in cui sono iscritte, corrispondente alla loro attività prevalente. Tuttavia questo non significa che la società sia sottoposta al solo codice deontologico dell’ordine cui è iscritta. Pertanto, sarebbe più opportuno prevedere l’applicazione delle particolari regole deontologiche “correlate ai settori delle specifiche attività, quanto meno nei casi in cui la violazione connessa al singolo professionista rappresenti l’esecuzione di indirizzi manifestati dalla società”.