Le novità presenti nella riforma del mercato del lavoro 2012 sono molteplici, anche se il punto che ha fatto molto discutere è quello dei licenziamenti, siano essi collettivi o individuali.
Le modifiche ai licenziamenti collettivi si possono trovare all’articolo 1 dai commi 45 al 46, mentre quello in materia dei licenziamenti individuali si trovano dal comma 37 al 41.
In materia di licenziamenti collettivi il Governo Monti ha rimesso in discussione la sua impalcatura modficando laprocedura di attivazione: infatti, quando un datore di lavoro vuole porre in essere un licenziamento collettivo per la normativa del nostro Paese è necessario esplicitare alcuni passi già in precedenza stabilite per non invalidare il procedimento.
Secondo la nuova formulazione voluta dal Governo Monti, in particolare dal Ministro del Lavoro Elsa Fornero, occorre comunicare, come primo passo, alle rappresentanze sindacali e ai soggetti pubblici competenti per materia l’elenco dei lavoratori che intende licenziare, o se di preferisce si utilizza la locuzione “collocare in mobilità”: il lavoratore riceve la comunicazione del datore di lavoro entro una settimana . Non solo, l’eventuale vizio nella comunicazione preventiva inviata alle rappresentanze sindacali e alle associazioni di categorie sono ora sanabili, ossia non invalidano il processo attivato dal datore di lavoro.
► Le novità della riforma del mercato del lavoro 2012
Secondo il contenuto della riforma del lavoro, il vizio è sanabile attraverso un accordo sindacale mentre rimane la forma scritta come sistema di comunicazione del licenziamento ritenendo nulle qualsiasi altro modo.
Altro aspetto da non sottovalutare è che la riforma del lavoro, sempre in materia di licenziamento collettivo, non ha eliminato le garanzie previste dall’articolo 5 della legge 223/1991, ovvero la tutela alla violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare: in questo caso si continua il suo rispetto nel nuovo quadro dell’articolo 18.
► Le novità sul testo della riforma del lavoro
In caso di accertata violazione a questi obblighi di legge al lavoratore è comunque garantita la reintegrazione nel posto di lavoro insieme a una indennità commisurata all’ultima retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all’effettiva reintegrazione con un limite di 12 mensilità.