Stop all’uso elusivo dei tirocini formativi e di orientamento nei confronti di giovani che hanno esaurito il percorso di studi.
Norme più severe, dunque, per l’uso distorto dei tirocini formativi e di orientamento, spesso utilizzati al posto del contratto di apprendistato. Le più importanti novità della riforma lavoro sui tirocini formativi e di orientamento: saranno vietati i tirocini gratuiti e sarà introdotto l’obbligo di corrispondere una congrua indennità ai tirocinanti, che dovrà essere corrisposta in relazione alla prestazione svolta, anche in forma forfettaria. Attualmente i tirocinanti hanno diritto solo a erogazioni per rimborso spese.
Tuttavia si precisa che, fino all’emanazione delle linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, continueranno ad essere applicate le discipline regionali, dove esistano, oppure la normativa statale che disciplina i tirocini. Infatti, dopo la riforma costituzionale del 2001, la competenza in materia di formazione è stata rimessa alla competenza esclusiva delle Regioni. La disciplina statale viene applicata solo se manca quella regionale.
La legge non introduce i parametri per la quantificazione dell’indennità che spetta ai tirocinanti. È probabile che saranno inseriti negli interventi di revisione. Comunque, la novità importante è l’esclusione del titolo gratuito, oltre all’introduzione della congrua indennità e, infine, di una sanzione amministrativa in caso di deroga alla nuova disciplina.
Infatti, se non viene corrisposta l’indennità stabilita alla lettera d) del comma 34 dell’art. 1 della Legge n. 92 del 2012 (la riforma lavoro) a carico del trasgressore ci sarà una sanzione amministrativa di importo proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.
L’intervento chiarisce definitivamente l’effettivo utilizzo del tirocinio formativo e di orientamento, ossia l’alternanza tra studio e lavoro, che ha lo scopo di agevolare le scelte professionali dei giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico, mediante un’esperienza diretta in loco, ovvero sul posto di lavoro. La severità delle norme sugli stage e l’introduzione della congrua indennità impediranno alle imprese l’utilizzo di questo strumento al posto del contratto di apprendistato per l’inserimento di un giovane nella propria struttura organizzativa.
NOTA
Le novità della riforma lavoro sui tirocini formativi e di orientamento sono state introdotte in base ai commi 34 e 35 dell’art. 1 della Legge n. 92 del 2012, in vigore dal 18 luglio 2012.