L’Inps, il nostro maggiore istituto previdenziale e punto di riferimento della previdenza nel nostro Paese, ha pubblicato la circolare n. 80 dello scorso 8 giugno 2012 riguardante le competenze in carico alle regioni e la sua autonomia.
In effetti, anche se la nostra legislazione attribuisce alle regioni le competenze in fatto di artigianato, all’Inps rimane la sua autonomia per quanto riguarda le imposizioni dell’obbligo contributivo perché il nostro istituto svolge un ruolo di fondamentale importanza per via della tutela della posizione previdenziale di ogni prestatore di lavoro.
A questo riguardo, la circolare n. 80 offre diversi chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal decreto 70/2011, convertito, poi, con modificazioni dalla legge 106/2011, in fatto di iscrizioni delle imprese artigiane al relativo albo tenuto presso ogni provincia.
► Dall’INPS chiarimenti sull’obbligo contributivo per le imprese artigiane
Infatti, una volta che l’impresa artigiana ha perfezionato la propria iscrizione presso l’albo provinciale questa è tenuta, con la stessa decorrenza, rispettare l’obbligo contributivo anche se, sempre in sede di iscrizione, si deliberi una decorrenza diversa. L’Inps, ricordando il fondamentale ruolo svolto dal nostro maggiore istituto previdenziale, nella stessa circolare ribadisce che
► Equitalia, accordo per l’assistenza alle imprese artigiane
la competenza attribuita alla legislazione regionale non pregiudica l’autonomia dell’Istituto nell’imposizione dell’obbligo contributivo, correlato all’effettivo esercizio dell’attività, conformemente al principio di tutela della posizione previdenziale di tutti coloro che effettuano una prestazione lavorativa
Non solo, se a seguito di un procedimento di verifica si stabiliscono le condizioni per l’iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani, l’ente che ha condotto la verifica ha l’obbligo di comunicare al registro delle imprese artigiani tutti gli elementi utili per procedere alla sua iscrizione. La carenza dei requisiti, che possono provocare la cancellazione dall’albo provinciale, non comporteranno il venir meno dell’obbligo contributivo alla gestione artigiani; in effetti, questo obbligo dovrà sussistere fino alla data della delibera di cancellazione.
In realtà, è sempre ammessa la possibilità da parte dell’impresa, e in genere da qualsiasi soggetto che risulta coinvolto in una verifica ispettiva, di ricorrere per contestare, eventualmente, l’esercizio dell’attività artigianale.