Secondo il diritto del lavoro, la malattia di un lavoratore è definita come l’alterazione dello stato di salute del soggetto che gli impedisca temporaneamente di rendere l’ordinaria attività lavorativa a favore del creditore della prestazione.
Si nota che è stato utilizzato il termine di ordinaria attività, ciò vuol dire che l’impedimento potrebbe non essere assoluto, ossia rimarrebbe a carico del lavoratore dipendente un dovere di collaborazione perchè l’eventuale incapacità potrebbe riguardare le sole mansioni svolte abitualmente.
A questo proposito secondo la Suprema Corte, sentenza Cassazione 29 luglio 1998, n.7467
Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede il dipendente in malattia che, seppur inidoneo temporaneamente alle mansioni alle quali è assegnato dal datore di lavoro,intenda svolgere attività lavorativa presso terzi in costanza di periodo di malattia per essere non di meno idoneo a mansioni diverse,il cui espletamento non si apre giudizievole al fine di un più rapido recupero della piena idoneità fisica, è tenuto ad offrire tale prestazione parziale al datore di lavoro, il quale -esercitando lo jusvariandi di cui all’articolo 2103 del codice civile – potrebbe temporaneamente assegnare il lavoratore proprio a quelle mansioni (equivalenti a quelle originarie) per le quali il lavoratore sia idoneo.
Esistono poi malattie che insorgono in particolari accadimenti connessi al rapporto di lavoro, ossia la nozione di malattia insorta durante le ferie che risulta specifica, non essendo possibile riportarsi al concetto di malattia quale determinante una incapacitàlavorativa.
A questo proposito la circolare Inps n.109 del 17 maggio 1999, emanata in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 23 febbraio 1998, n. 1947, dove si pone in evidenza che
con riguardo alla malattia del lavoratore subordinato insorta durante il periodo di godimento delle ferie, il principio dell’effetto sospensivo di detto periodo, enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.616/1987 e chiarito dalla stessa Corte con la sentenza n.297/1990, non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l’individuazione delle quali occorre aver riguardo alla specificità degl istati morbosi denunciati e alla loro incompatibilità con l’essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie.
Consegue che l’avviso,comunicato dal lavoratore, del suo stato di malattia, sul presupposto della sua incompatibilità con le finalità delle ferie, determina dalla data della conoscenza di esso da parte del datore di lavoro la conversione dell’assenza per ferie in assenza per malattia, salvo che il datore medesimo non provi l’infondatezza di detto presupposto allegando la compatibilità della malattia con il godimento delle ferie; sicché in tal caso il giudice del merito deve valutare il sostanziale e apprezzabile pregiudizio anche temporale che la malattia arrechi alle ferie e al beneficio che ne deve derivare in riferimento alla natura e all’entità dello stato morboso.
Questo dimostra che ogni malattia ha la sua rilevanza da un punto di vista giuridico da valutare attentamente.