La metà dello scorso mese di agosto ha rappresentato il punto di svolta nella disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), un supporto economico concesso – con decreto del ministro del lavoro – ai lavoratori di imprese soggette alla disciplina di cui alla legge n. 223 / 1991. Cerchimo allora di comprendere quando è concessa, quali sono le nuove condizioni per l’accesso alla CIGS, come effettuare la richiesta e per quanto tempo è concessa.
Innanzitutto, ricordiamo come la cassa integrazione guadagni straordinaria sia concessa nei casi di dichiarazione di fallimento, emanazione di provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o sottoposizione ad amministrazione straordinaria, nonché nel caso di ammissione al concordato
preventivo consistente nella cessione dei beni.
Se le fattispecie per le quali la CIGS è concessa non subiscono variazione nemmeno nel nuovo regime, a cambiare sono invece le condizioni per la sua concessione. Fino a metà agosto, infatti, la CIGS era concessa se la continuazione dell’attività non fosse disposta, o fosse cessata. Oggi, invece, la CIGS è concessa quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggetti che verranno definiti con un decreto del ministero del lavoro. Una inversione di tendenza piuttosto netta, pertanto, visto e considerato che il presupposto per la concessione passa dall’essere la cessazione o la sospensione dell’attività, alla salvaguardia della stessa (qui il nostro approfondimento sulla cassa integrazione con la Riforma del lavoro 2012).
Per quanto concerne infine la sua richiesta e la sua durata, anche con il nuovo regime il trattamento verrà concesso – su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario – per un periodo non superiore ai 12 mesi. Il termine è in alcuni casi prorogabile fino a 24 ammessi, ammesso che siano trascorsi i due terzi del periodo già concesso al momento della richiesta di proroga. In acluni altri casi ancora più specifici (in particolare, per i contratti di solidarietà nel Mezzogiorno) il termine può essere esteso anche a 36 mesi.