L’Inps torna a scrivere sulla nuova disciplina dell’indennità di disoccupazione involontaria e lo fa attraverso il messaggio n. 28830 dello scorso 18 dicembre 2012 e con la circolare n. 142 del 18 dicembre 2012.
Infatti, oltre a precisare che dal prossimo 1 gennaio 2013 l’intero sistema degli ammortizzatori sociali sarà revisionato, le due nuove indennità di disoccupazione introdotte dalla legge di riforma 92/2012, e denominate ASpI (assicurazione sociale per l’impiego) e mini-ASpI, sostituiranno a tutti gli effetti le attuali prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali, disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti, disoccupazione speciale edile e mobilità.
Il nostro Ente previdenziale di riferimento dell’intero settore chiarisce che i destinatari delle nuove indennità tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto assicurativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata.
A questo riguardo la circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 illustra nel dettaglio tutte le informazioni sui lavoratori interessati e sui requisiti richiesti, sulla misura della prestazione e la sua durata, sulle modalità di presentazione della domanda e altro ancora.
Il messaggio n. 20830 del 18 dicembre 2012, al contrario, pone in evidenza il caso particolare relativo ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per risoluzione consensuale ottenuta in sede conciliativa in base alla legge 604/1966.
L’indennità è riconosciuta alle categorie di lavoratori che risultano essere in uno stato di disoccupazione involontario.
Il nostro Ente previdenziale conferma che rimangono esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. In merito, si chiarisce che continuano a dare diritto alla prestazione le dimissioni qualora avvengano:
1. durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
2. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate:
- dal mancato pagamento della retribuzione;
- dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- dal c.d. mobbing;
- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
- dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;
- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.