L’Inps, attraverso il suo messaggio n. 6303 dello scorso 11 aprile 2012, ha deciso di istituire una nuova fascia per concessione indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali ultrasessantacinquenni.
Ricordiamo che l’indennità di accompagnamento è stata istituita con la l.18/1980 e modificata, per un’esigenza di chiarimento largamente diffusa, dall’ art. 1 della l. 508/1988 e spetta agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua.
La formulazione della l. 18/1980 aveva dato luogo a difficoltà applicative in quanto, prevedendo la totale perdita della capacità lavorativa, escludeva dal diritto gli invalidi che pur essendo impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita avessero conservato una residua capacità lavorativa confacente alla loro minorazione.
Non solo, possono chiedere il riconoscimento in presenza di una invalidità totale e permanente del 100%accompagnata dalla impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua.
L’indennità spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali e occorre possedere la cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale. Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile a decorrere dal gennaio 2010 vanno presentate all’Inps esclusivamente in via telematica, mentre le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’ accertamento sanitario dell’invalidità.
Con il messaggio n. 6303 dello scorso 11 aprile 2012, l’Inps comunica che è stato istituito il codice fascia “46”, da utilizzare nel caso in cui ad un titolare di invalidità civile parziale (fascia 34, 35, 36 e 40) venga concessa, a decorrere dal mese successivo al compimento del 65° anno di età, l’indennità di accompagnamento.
La fascia è decodificata come “invalido parziale, con indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età”.
In presenza di fascia “46” la procedura di calcolo provvede a trasformare le pensioni di invalidità civile in assegno sociale in funzione dei limiti di reddito previsti per gli invalidi civili parziali e a corrispondere anche l’indennità di accompagnamento.
► Inps, chiarimenti sull’indennità di accompagnamento
► Extracomunitari e indennità di accompagnamento