L’Inps informa la propria utenza che dal prossimo 1° gennaio 2013, l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti non sarà più erogata e per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla norma abrogata, la legge di riforma ha stabilito l’assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.
Per questa ragione occorre presentare apposita domanda per il riconoscimento della prestazione, riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012, ricorrendo al consueto strumento telematico nel periodo tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013, dal momento che il 31 marzo e il 1° aprile sono giorni festivi.
A questo proposito, l’Inps ha diffuso il messaggio n. 20774 dello scorso 17 dicembre 2012 allo scopo di offrire le necessarie informazioni in merito ai requisiti e alle modalità di calcolo della prestazione.
L’Inps ricorda che la prestazione sarà calcolata nella misura prevista per la mini-ASpI (75% della retribuzione di riferimento come regolata dall’articolo 2, comma 6 e comma 7, della legge di riforma) e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno (2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili.
Il nostro Ente previdenziale ha anche precisato che, allo scopo di evitare la sovrapposizione di liquidazioni di prestazioni aventi uguale natura ma differente disciplina, la liquidazione della prestazione in argomento avverrà in un’unica soluzione e non mensilmente.
Non solo, a questo proposito ricorda che
nel caso di presentazione nel 2013 di una domanda mini-ASpI, i periodi contributivi utilizzati per una eventuale prestazione “mini-ASpI 2012” e presenti nell’anno precedente la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, saranno utili ai fini del diritto e del calcolo della retribuzione di riferimento, ma non della durata della prestazione richiesta. La procedura provvederà in automatico in tal senso
Il nostro ente previdenziale ha anche precisato che, nel caso in cui venga presentata nel periodo previsto una domanda “mini-ASpI 2012” successiva ad una domanda mini-ASpI, la Sede dovrà provvedere a:
1. interrompere la liquidazione e/o il pagamento della mini-ASpI;
2. liquidare in via prioritaria la “mini-ASpI 2012”;
3. riliquidare la mini-ASpI da cui saranno detratti i periodi contributivi utilizzati per la “mini-ASpI 2012” ;
4. provvedere al recupero di eventuali somme pagate in eccedenza su una delle prestazioni.