La riforma del lavoro, con il comma 23 dell’art. 4 della Legge n. 92/ 2012, ha deciso una nuova sanzione per i datori di lavoro che obbligano i lavoratori dipendenti a firmare le dimissioni in bianco.
Le dimissioni con la nuova riforma del lavoro
La nuova sanzione contro le dimissioni in bianco e gli illeciti penali per il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore per dimissioni fittizie o risoluzione consensuale del rapporto va da da 5.000 a 30.000 euro. Per l’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono competenti le Direzioni territoriali del lavoro (disposizioni legge 24 novembre 1981, n. 689). Non cambiano le disposizioni relative ai termini temporali dell’accertamento, della contestazione o notificazione dell’illecito.
La lavoratrice o il lavoratore possono promuovere un’azione legale nei confronti del datore di lavoro mediante un ricorso all’autorità giudiziaria in sede civile e anche in sede penale, ma solo se il lavoratore o la lavoratrice o anche l’organo di vigilanza possono provare il comportamento costrittivo e illegale da parte del datore di lavoro.
Se comprovato, tale comportamento può comportare anche il reato di estorsione punito dall’art. 629 del Codice penale con la reclusione da cinque a dieci anni o la multa da 500 a 2.066 euro. Il lavoratore (o la lavoratrice) deve, quindi, scegliere se agire con l’azione civile o penale, valutando se nel comportamento illegittimo del datore di lavoro ravvisa gli estremi del comportamento costrittivo, cioè l’intenzione del datore di lavoro di trarre un ingiusto profitto dal lavoratore, costringendolo alla firma della dimissione in bianco.
L’ingiusto profitto va individuato nell’elusione delle norme a tutela del lavoratore, ovvero delle norme relative alla risoluzione del rapporto di lavoro che obbligano il datore di lavoro al licenziamento o per giustificato motivo, oggettivo o soggettivo, o per giusta causa e concedono al lavoratore le tutele dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ossia la tutela reale o la tutela obbligatoria.
NOTA
L’azione penale è possibile se l’assunzione o il mantenimento in servizio è avvenuto solo dopo la firma del foglio bianco o la firma delle dimissioni in bianco. Se il comportamento costrittivo non è comprovabile, il lavoratore può ricorrere all’azione civile che punisce il semplice comportamento del datore di lavoro, oltre il comportamento costrittivo.