Home » Nuova sentenza contro Fabbrica Italia favorevole alla CGIL

Nuova sentenza contro Fabbrica Italia favorevole alla CGIL

 Ennesima sentenza a favore della CGIL che condanna per  comportamento discriminatorio lo stabilimento Fabbrica Italia Pomigliano SpA ad opera della Corte d’Appello di Roma lo scorso 9 ottobre 2012.

Altra decisione sfavorevole alla gestione Marchionne che riconosce di natura discriminatoria di tipo collettivo la mancata assunzione di 145 lavoratori provenienti dalla ex azienda Fiat, iscritti alla FIOM, da parte della nuova azienda Fabbrica Italia Pomigliano.

La sentenza non lascia dubbi visto che

dichiara la natura di discriminazione collettiva dell’esclusione dalle assunzioni dei lavoratori dello stabilimento di Pomigliano iscritti alla FIOM ed ordina a Fabbrica Italia Pomigliano SpA di cessare dal comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti

Non solo, la giustizia di Roma chiede anche a Marchionne

di assumere 145 lavoratori iscritti alla FIOM e di mantenere nel prosieguo delle operazioni di riassorbimento del personale dello stabilimento di Pomigliano la percentuale dell’8,7% di tutti gli assunti in favore della FIOM

La Corte d’Appello di Roma ha anche deciso di condannare la società al

risarcimento del danno non patrimoniale, che liquida in complessivi euro 3mila per ciascuno dei 19 lavoratori nominativamente rappresentati da FIOM nel presente ricorso, oltre accessori di legge dall’attualità al saldo

La Corte d’Appello di Roma ha rigettato la posizione dell’Azienda in fatto di discriminazione; in effetti, per Fabbrica Italia sono valide solo le discriminazioni espressamente  indicate all’articolo 1 e 2 della n. 216/2003, ovvero religione, convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale.

Le discriminazioni di carattere sindacale, ossia causate dalla affiliazione sindacale, non possono rientrare tra l’elenco previsto dalla legge poiché sono specificate dall’articolo 15 della legge 300 (Statuto dei lavoratori) visto che questo articolo prevede, in modo specifico, che

subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad un’associazione sindacale o che ne cessi di farne parte” (comma 1, lett. a)

o

a causa della sua affiliazione o attività sindacale” (comma 1, lett. B)

Queste sono una delle considerazioni che ha posto in evidenza la Corte d’Appello di Roma tanto da rigettare il ricorso della società.

Lascia un commento