Avevamo già dato indicazioni sulla nuova assicurazione sociale, l’AspI, anche se, per dovere di completezza dell’informazione è necessario chiarire che esiste un’altra forma di ASpI riservata ai trattamenti brevi, o MiniASpI.
In effetti, oltre a modificare tutto l’impianto attuale dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. Questa particolare indennità viene pagata nel momento dell’occorrenza del periodo di disoccupazione e non l’anno successivo. In questo caso, il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (mobili) applicando un criterio di calcolo del tutto simile a quella già prevista per l’ASpI.
La durata massima è posta pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo, anche se è prevista la sospensione dell’erogazione del beneficio per periodi di lavoro inferiori a 5 giorni.
La contribuzione sarà, almeno stando alle indicazioni ministeriali, estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell’ambito di applicazione della nuova indennità, nella seguente misura, cioè aliquota pari a 1,31% per i lavoratori a tempo indeterminato (sarà mantenuta l’attuale aliquota di copertura dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria) e un’aliquota aggiuntiva del 1,4% per i lavoratori non a tempo indeterminato.
Occorre precisare che l’aliquota aggiuntiva non si applicherà ai lavoratori assunti in sostituzione di altri lavoratori. Saranno inoltre esclusi dall’applicazione della contribuzione addizionale i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, valutando, eventualmente, anche quanto sinora previsto dai contratti e accordi collettivi.
Nel testo presentato dal Ministero si prevede che l’aliquota aggiuntiva non si applicherà inoltre agli apprendisti perché rientrano nei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Con riferimento ai lavoratori in somministrazione a tempo determinato l’aliquota aggiuntiva dell’1,4% sarà compensata da una riduzione di pari importo dell’aliquota di cui all’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 276/2003.
In caso di trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato si avrà una restituzione pari all’aliquota aggiuntiva versata, con un massimo di 6 mensilità; la restituzione avviene al superamento del periodo di prova, ove previsto. Sarà inoltre previsto un contributo di licenziamento, come avevamo messo in evidenza nel nostro precedente post, da versare all’Inps all’atto del licenziamento (solo per rapporti a tempo indeterminato), pari a 0,5 mensilità di indennità per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi di lavoro a termine); si applica anche agli apprendisti nei casi diversi da dimissioni (si applica anche nel caso di recesso alla fine del periodo di apprendistato).