Dei nuovi ammortizzatori sociali abbiano detto tanto, e in più occasioni, all’interno del nostro magazine. Un aspetto che abbiamo volutamente tralasciato, per riprenderlo in questa occasione, è relativo alla modalità di finanziamento dei nuovi ammortizzatori, principalmente rappresentati dalla Aspi e dalla mini Aspi. Colmiamo queste lacune con questo approfondimento sulle innovazioni in materia.
Aspi e mini Aspi
Considerate la “base” degli ammortizzatori sociali, in grado di sostituire l’attuale apparato di strumenti in favore di chi ha perso il lavoro, dal 1 gennaio 2013 la contribuzione di finanziamento nei confronti di Aspi e mini Aspi verrà fissata all’1,31 per cento e verrà estesa anche agli apprendisti. Ma non solo: per reperire i fondi necessari al sostegno di tale struttura di ammortizzazione, viene introdotto un nuovo contributo di licenziamento che andrà pagato in ogni caso di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti dal 1 gennaio 2013. L’importo sarà pari al 50% del trattamento mensile iniziale di Aspi, per 12 mesi di anzianità. Il contributo sarà dovuto altresì per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, come il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Fondi di solidiarietà
Veniamo dunque ai fondi di solidarietà, che prevedono l’obbligo di costituzione presso l’Inps, per tutti i settori non coperti dalla disciplina relativa all’integrazione salariale per la cessazione dell’attività. Gli oneri sono pari al 100% delle prestazioni, e ripartiti tra i datori di lavoro e i lavoratori in misura di due terzi e di un terzo. Presente inoltre un’addizionale contributiva dell’1,5 per cento a carico dei datori di lavoro che fanno ricorso al fondo.
Fondi di solidarietà alternativi
Concludiamo infine con i fondi di solidarietà alternativi. Vi è in questo caso l’obbligo di costituzione presso l’Inps per tutti i settori non coperti dalla disciplina relativa all’integrazione salariale per la sospensione di attività. Anche in questo caso gli oneri saranno pari al 100% delle prestazioni, e ripartiti tra datori di lavoro e lavoratori in misura di due terzi e di un terzo (con misura minima dello 0,20%).