L’Inps, attraverso la sua circolare n. 37 dello scorso 14 marzo 2013 avente come oggetto “Circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 “Art.2 Legge 28 giugno 2012 n. 92 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita – Indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI”. Modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). Istruzioni contabili. – modifiche dalla Legge di stabilità 2013”, precisa ed integra le disposizioni impartite in materia con la circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 in merito alla indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI, soprattutto per quanto riguarda le modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ovvero meglio nota come Legge di stabilità 2013.
Per prima cosa l’INPS chiarisce i termini della durata della prestazione indennità di disoccupazione ASpI. In questo caso, l’INPS ricorda che la legge di stabilità modifica l’art. 2, comma 11, lett. a) e b), della richiamata legge di riforma
del mercato del lavoro con riferimento al meccanismo di computo della durata a regime dell’indennità di disoccupazione ASpI per i nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2016.
Non solo, si chiarisce anche
l’ambito temporale entro cui va verificato l’eventuale periodo di indennità già fruito, necessario per determinare il meccanismo di detrazione
Infatti, così come pone in evidenza l’INPS, all’articolo 2, comma 11, lett a), la frase
nel medesimo periodo
è sostituito da
negli ultimi dodici mesi
Così come l’inciso di cui alla lett. b) del medesimo comma
nel medesimo periodo
è sostituito da
negli ultimi diciotto mesi
Per gli effetti di questi motivi, l’INPS precisa che
per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l’indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini- ASpI negli ultimi dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro
Al contrario, per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, si precisa che
l’indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi diciotto mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro