Il Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali ha firmato un nuovo decreto che prevede l’erogazione di 190 euro per l’assunzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da piccole imprese presenti sul territorio italiano.
Ricordiamo che la decisione del Ministero è finalizzato all’impegno a suo tempo assunto in considerazione della mancata proroga, in via legislativa, dell’apposito intervento di incentivazione all’assunzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.
Infatti, il nuovo decreto del Ministro prevede delle misure specifiche, premi, per l’assunzione di questi lavoratori.
In particolare, il decreto dispone l’attribuzione di un incentivo, in forma capitaria (cifra fissa mensile, riproporzionata per le assunzioni a tempo parziale), per i datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumano a tempo indeterminato o determinato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Ricordiamo che il giustificato motivo oggettivo rappresenta la vera innovazione di questi ultimi anni nel campo del diritto del lavoro e al centro di nuove interpretazioni giuridiche e sentenze.
A questo riguardo ricordiamo la sentenza n. 5963 del 11 marzo 2013 della Corte di Cassazione; infatti, la Suprema corte, in questa fattispecie, ha ritenuto che il datore di lavoro non è obbligato a formare il lavoratore in altre funzioni al fine di ottemperare all’obbligo di repechage.
Infatti, la Corte di Cassazione ha giudicato non condivisibile l’assunto del lavoratore secondo cui il datore di lavoro avrebbe il compito della formazione professionale dei dipendenti anche per quei titoli non previsti e non necessari all’espletamento dell’attività coerente con la sua qualifica
L’obbligo di repechage va riferito limitatamente alle attitudini ed alla formazione di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento con esclusione dell’obbligo del datore di lavoro a fornire tale lavoratore di un’ulteriore o diversa formazione per salvaguarda il suo posto di lavoro
L’importo dell’incentivo è pari a 190 euro mensili per un periodo di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato ed è corrisposto per un massimo di 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
L’ammissione al beneficio è gestita dal nostro Istituto previdenziale di riferimento, INPS, con procedura informatizzata e automatica, fino a capienza delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro.
Con il provvedimento i lavoratori destinatari dell’incentivo non rischiano più di essere «spiazzati» nelle assunzioni rispetto ai lavoratori che possono essere iscritti nelle liste di mobilità, perché licenziati, con procedimento collettivo, da imprese con più di quindici dipendenti.