L’Inps, con messaggio n. 6521 del 16 aprile 2012, fornisce chiarimenti sull’indennità di disoccupazione agricola. Indirizzi generali per la ricezione e la definizione delle domande in competenza 2011.
L’Inps ricorda che con la circolare n. 173 del 30 dicembre 2011 sono state fornite le istruzioni relative alla presentazione telematica in via esclusiva di dette domande.
A riguardo si precisa, comunque, che il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola in competenza 2011 è scaduto al 31 marzo 2012. Successivamente a tale data, cioè dal 1 aprile 2012, è possibile presentare solo la richiesta dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) nell’ambito della prescrizione quinquennale.
In particolare si precisa che, ai sensi dell’art.16, comma 8, lettera b), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35
…l’obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale
Le modalità previste dal citato decreto-legge, saranno a regime per la campagna 2013 (prestazioni in competenza 2012).
Considerato, però, che la norma è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2012, e tenuto conto che la campagna per la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola è iniziata a far data dal 1° gennaio 2012 e che i Patronati hanno già effettuato gli adempimenti di competenza a tutela dei propri assistiti, inclusa la fascicolazione della domanda inviata o da inviare all’INPS, gli originali cartacei delle domande trasmesse telematicamente dai Patronati, ove vengano eventualmente consegnati agli sportelli INPS, secondo le modalità tradizionali, devono essere accettatati.
La procedura di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola è stata aggiornata con la funzionalità di prelievo automatico delle giornate e delle retribuzioni relative all’attività dipendente non agricola, direttamente da UniEmens, al fine di eliminare la richiesta del modello DL.86/88bis e ridurre, di conseguenza, i tempi di lavorazione delle domande, oltre che le possibilità di errore.
In caso di dati UniEmens incompleti o inesatti, le aziende potranno intervenire in variazione per l’ eventuale modifica o aggiornamento degli stessi.
Pertanto, appare necessario, una volta individuata l’inesattezza o incompletezza dei dati, sollecitare le aziende a provvedere alla correzione del dato Emens.
Nei casi residuali in cui fosse assolutamente impossibile ottenere la variazione dei dati Emens, si dovrà fare richiesta all’interessato delle copie delle buste paga, dalle quali acquisire i dati indispensabili alla definizione della domanda.
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