Nuovo termine per le comunicazioni online in materia di lavoro usurante; in effetti, il Ministero del lavoro ha prorogato il termine per effettuare le comunicazioni previste dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 67/2011 è stato di nuovo spostato.
Il Ministero informa che, con la circolare del 14 settembre 2011, il termine ultimo per effettuare le comunicazioni previste dall’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 67/2011, in materia di esecuzione di lavoro notturno svolto in maniera continuativa o compreso in regolari turni periodici, inizialmente previsto con la Circolare. n. 15 del 20 giugno 2011 per il 30 settembre 2011 è stato di nuovo prorogato.
Al momento lo stesso Ministero non ha comunicato il nuovo termine per l’effettuazione dell’obbligo in carico ai datori di lavoro.
Ricordiamo che il datore di lavoro, anche per il tramite dell’associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come individuati all’articolo 1, comma 1, lettera b).
Il testo legislativo precisa che il datore di lavoro che provvede a svolgere le lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime.
Ricordiamo che – ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto n. 67/2011 – l’omissione di ognuna delle comunicazioni è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro diffidabili ai sensi dell’articolo 13 del decreto n. 124/2004 e così come sostituito dall’articolo 33 della legge n. 183/2010. Dall’adozione della diffida deriva che in caso di regolarizzazione il trasgressore sarà ammesso al pagamento della sanzione minima pari a 500 euro.
Il Ministero del lavoro ha deciso di spostare il termine del 30 settembre per via della mancata definizione dell’accordo previsto all’articolo 4 dello stesso decreto n. 67/2011.