Nella sua ultima comunicazione disponibile online, il Garante Privacy ha fornito chiarimenti in merito all’uso della comunicazione aggregata sul lavoro straordinario alle organizzazioni sindacali.
Infatti, per l’Autorità nazionale, salvo specifiche previsioni normative o contrattuali, le Pubbliche Amministrazioni devono trasmettere, alle organizzazioni sindacali, i dati sul lavoro straordinario in forma anonima o aggregata, senza l’indicazione dei nominativi.
Dalla sua comunicazione si legge
Le pubbliche amministrazioni, in assenza di disposizioni normative o di specifiche clausole contenute in contratti collettivi, non possono comunicare le ore di straordinario svolte da un dipendente indicando anche il nome e il cognome dello stesso
Per il Garante le comunicazioni devono essere fatte rispettando la forma anonima o in modo aggregato: questa è la decisione del Garante che ha imposto al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia di interrompere la trasmissione alle organizzazioni sindacali dei dati relativi alle ore di straordinario effettuate da un commissario di polizia penitenziaria.
Nella fattispecie, il ricorrente, non iscritto ad alcun sindacato, aveva lamentato la comunicazione in forma nominativa, alle organizzazioni sindacali del comparto sicurezza, del prospetto concernente le prestazioni di lavoro straordinario da lui effettuate e le relative competenze.
Dopo una prima richiesta al Dipartimento di cessare ogni comunicazione che violi la sua riservatezza, si era rivolto dunque all’Autorità chiedendo che i suoi dati personali non venissero né trasmessi alle OO.SS., né affissi e quindi diffusi in locali comuni.
Il Garante, in sede istruttoria, ha osservato che solo l’Accordo Nazionale quadro per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, risalente al 2004, prevede infatti la comunicazione in forma anonima dei prospetti delle prestazioni di lavoro straordinario perché non esistono né disposizioni normative né disposizioni contenute in accordi sindacali di settore che legittimino la trasmissione in forma nominativa di informazioni.
L’Autorità richiama quanto previsto dalle Linee guida del Garante del 14 giugno 2007 sul trattamento dei dati personali nel rapporto di lavoro pubblico, le quali stabiliscono
che l’amministrazione pubblica può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici e aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili