La riforma del lavoro Monti-Fornero ha apportato significative modifiche al sistema degli ammortizzatori sociali, in modo particolare in tutti i settori sprovvisti di un sistema di tutela. Nello specifico, la legge di riforma del lavoro ha rivisto i criteri impositivi del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro, meglio chiariti dalla circolare n. 44 del 22 marzo 2013.
In base alle indicazioni INPS, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a 483,80, ovvero il 41% di 1.180 euro.
In questo modo, i lavoratori che possono dimostrare di possedere un anzianità di lavoro pari a tre anni, l’importo massimo che occorre versare nel 2013 sarà pari a 483,80 euro per tre rate.
Il nostro Ente previdenziale ha anche precisato che il contributo non è relazionabile alla prestazione individuale, ovvero il contributo è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato come full time o part time.
In presenza di lavoratori che hanno un anzianità  di lavoro inferiore ai dodici mesi , il contributo, sempre secondo le indicazioni INPS, deve essere rideterminato tenendo conto dei mesi di lavoro effettivamente svolti senza tener conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001. Non solo, l’Istituto ha anche precisato che nel computo dell’anzianità lavorativa è necessario tenere conto di tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato.
Al contrario, per i rapporti di lavoro a tempo determinato è necessario anche tenere conto se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%.
In presenza di apprendistato, l’INPS precisa che il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore.