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Nuovo regime agevolato per lavoratori ex occasionali e precari

 Con la circolare n. 17/E del 30 maggio l’Agenzia delle Entrate chiarisce la nuova disciplina di vantaggio mirata a incentivare i giovani e chi non ha più lavoro a mettersi gioco in iniziative imprenditoriali consone alle loro capacità.

Può accedere al regime agevolato introdotto dal Dl 98/2011 anche chi ha svolto nell’anno precedente prestazioni saltuarie che si configurano come redditi diversi. Vediamo di seguito chi può entrare tra inuovi contribuenti minimi e per quanto tempo.

Dal 1° gennaio 2012, possono usufruire del nuovo regime agevolato i contribuenti che avviano una nuova attività imprenditoriale oppure l’esercizio di un’arte o di una nuova professione o anche chi ha iniziato un’attività dopo il 31 dicembre 2007. Da precisare che l’inizio di una nuova attività va considerato proprio da quando ne inizia l’esercizio effettivo, non da quando si apre la partita Iva, più precisamente da quando si può dimostrare l’acquisto di beni strumentali per la rivendita o l’utilizzo per svolgere il proprio lavoro oppure per la prestazione effettiva di servizi. In sintesi per iniziare il lavoro vero e proprio.

Può usufruire del nuovo regime agevolato anche chi non ha svolto attività d’impresa o di lavoro autonomo nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività. I tre anni non vengono computati dal periodo d’imposta, ma dalla data in cui si vuole accedere al regime agevolato. Ovvero il contribuente non deve aspettare che siano passati tre periodi d’imposta completi per accedere al nuovo regime, ma può accedervi anche qualche mese dopo la cessazione della precedente attività.

Può accedere al nuovo regime agevolato anche chi ha svolto lavori precari, ad esempio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a tempo determinato, però se il periodo del lavoro precario non supera la metà del triennio che precede l’inizio dell’attività.

Non può accedere al regime agevolato chi vuole avviare l’attività professionale nello stesso settore per lo stesso mercato di riferimento. A meno che il contribuente non provi di aver perduto il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. È può usufruire del regime agevolato anche chi svolto nell’anno precedente prestazioni occasionali, che, peraltro, costituiscono redditi diversi e non producono reddito di lavoro autonomo o di impresa.

NOTA
Si precisa che la nuova attività intrapresa non deve essere il proseguimento di quella precedente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

I TEMPI
Il nuovo regime agevolato si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, tranne che per chi, allo scadere dei cinque anni, non ha ancora compiuto 35 anni. Infatti il nuovo regime agevolato dura fino al compimento dei 35 anni del contribuente.

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