E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 19 ottobre 2011, con il regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese. Il provvedimento entra in vigore il prossimo 18 febbraio 2012.
Il regolamento, in base al contenuto dell’articolo 1, si applica alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005. Le imprese attestano l’appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il provvedimento si applica alle disposizioni in materia di scarichi di acque reflue e di inquinamento acustico. In particolare, all’articolo 2 si fissano i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche, ovvero alle acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell’Allegato al regolamento, le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.
Infine, le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell’Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella. Il regolamento fornisce anche indicazioni sul rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, articolo 3. Il testo stabilisce che, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate  modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all’autorità competente un’istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate.
In particolare, le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza, oltre alle caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione. Non solo, comprensive delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità , gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche.