L’INAIL, attraverso una sua nota, ha chiarito, per quanto attiene al contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, i nuovi obblighi a loro carico che coinvolgono gli aspetti assicurativi e quelli retributivi e contributivi.
In effetti, la circolare n. 13 del 19 febbraio 2013, impartisce le istruzioni in merito al mutato quadro normativo (modifiche agli artt.61 e ss. del D.L.vo n. 276/2003 da parte dell’art. 1, commi 23-25, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 o “Riforma lavoro”) e al regime vigente in tema di obbligo assicurativo e retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una precedente circolare2, ha fornito indicazioni e chiarimenti interpretativi sulle modifiche apportate dalle nuove disposizioni in tema di requisiti del progetto, di corrispettivo dovuto al collaboratore e di profili sanzionatori.
La nuova disciplina modifica e integra le disposizioni impartite alle Strutture in tema di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con la circolare 22/2004.
L’INAIL, con questa circolare, ha deciso di offrire tutte le istruzioni in merito al mutato quadro normativo e al regime vigente in tema di obbligo assicurativo e retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo, tenuto conto dell’esigenza di garantire uniformità di comportamento da parte delle Strutture territoriali e della diffusione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
Le nuove disposizioni in tema di collaborazioni coordinate e continuative a progetto si applicano ai contratti di collaborazione stipulati dopo il 18l uglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012.
Conseguentemente, alle collaborazioni a progetto in corso a tale data si continuano ad applicare le norme vigenti fino al termine finale previsto nel contratto.
L’art. 61, comma 1, della legge di Riforma del Lavoro stabilisce che
il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più’ rappresentative sul piano nazionale
I compiti meramente esecutivi sono caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore: è possibile, dunque, riconoscere una collaborazione a progetto genuina solo se al collaboratore siano lasciati margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti allo stesso assegnati9.
La circolare ministeriale indica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività difficilmente inquadrabili in un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto ancorché astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma10.
L’obbligo assicurativo del personale occupato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto continua a essere assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati20, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle innovazioni apportate dalla Riforma del lavoro ai requisiti del progetto .