È necessario, o meglio, è obbligatorio assicurarsi all’Inail? Certo è una domanda del tutto lecita che coinvolge la sfera della sicurezza dei lavoratori e, in particolar modo, su quelli artigiani.
L’Inail, o anche Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, si preoccupa di perseguire una pluralità di obiettivi che vanno dalla riduzione del fenomeno infortunistico all’assicurazione dei lavoratori che svolgono attività a rischio fino ad arrivare alla garanzia per il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro.
L’assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa.
L’assicurazione, poi, esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti. La tutela nei confronti dei lavoratori, specie a seguito delle recenti innovazioni normative, ha assunto sempre più le caratteristiche di sistema integrato di tutela, che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno già subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale.
L’Inail, al fne di estendere la tutela assicurativa ai lavoratori artigiani che si avvalgono in via occasionale di veicoli a motore personalmente condotti, ha ritenuto indennizzabili gli infortuni accaduti nell’esercizio di qualsiasi prestazione riferibile all’attività artigiana.
Il problema è che cosa si intende per attività artigiana. Non solo, restano escluse dalla tutela assicurativa Inail e perciò non rientrano nell’ “attività artigiana” tutte le attività (svolgimento di
pratiche amministrative, acquisizione della clientela, stipula di contratti ecc.) riguardanti l’espletamento di attività amministrative-organizzative dell’azienda effettuate con l’impiego
di veicoli a motore.
Sono di conseguenza coperte da assicurazione tutte le attività abituali e manuali strettamente connesse all’attività artigiana, in questo contesto rientra l’uso di autovetture per il trasporto dei manufatti per recarsi dal cliente al fine di determinare i tempi e le modalità di esecuzione dell’opera tecnicamente artigianale.
Questa esclusione dalla copertura assicurativa per attività amministrative-organizzative riguarda il titolare dell’impresa e gli eventuali socio ma non i collaboratori familiari.