Nella giurisprudenza vengono chiamati obbligo del non fare che valgono anche quando l’attività lavorativa è sospesa per diversi motivi.
Questi obblighi si affiancano a quelli, per ragioni di ovvietà, sono già presenti in un normale rapporto di lavoro, come l’obbligo di lavorare.
Gli obblighi del non fare sono orientati a tutelare le capacità concorrenziali del datore di lavoro, così come prevede l’articolo 2105 del codice civile, ovvero il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Questi obblighi non sono solo rivolti al lavoratore subordinato ma intendono anche regolare le attività del lavoratore parasubordinato a progetto.
L’obbligo di fedeltà coinvolge diversi aspetti del lavoratore, dal principio di correttezza a quello di buona fede.
In particolare, l’articolo 1175 e 1375 del codice civile prevedono esplicitamente che il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza e il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Questi articoli precisano l’obbligo di astenersi da qualsiasi attività che a diverso titolo possono arrecare danno al datore di lavoro e risultano essere in contrasto con i doveri del lavoratore all’interno dell’organizzazione aziendale o che possono creare conflitto con il datore stesso o con le sue maestranze.
Le possibili conseguenze di un simile possono arrivare a ledere la fiducia del rapporto di lavoro.
Le norme, con il tempo, sono state rafforzate con precise sentenze. A questo proposito è possibile ricordare la sentenza della Corte di Cassazione n. 3719/1988.
Tra il lavoratore, secondo il parere della Corte, e il datore di lavoro esiste un principio di lealtà. Il prestatore d’opera deve tenere nello svolgimento delle sue mansioni un comportamento leale verso il suo datore di lavoro e di tutelare i suoi interessi fino ad astenersi da ogni atto che possa ledere i suoi interessi.