L’obbligo del preavviso si rivolge ai datori di lavoro privati e pubblici ed è disciplinato dall’articolo 2118 del codice civile.
Non solo, il preavviso deve anche essere concesso dal lavoratore dipendente quando decide di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Al contrario, il datore di lavoro all’atto del licenziamento per giustificato motivo ha l’obbligo di dare un congruo periodo di preavviso.
In effetti, secondo le disposizioni ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.
È possibile anche non concedere il preavviso e in questo caso il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.
La contrattazione collettiva stabilisce la durata del preavviso che, di solito, viene fissata in relazione all’anzianità di servizio e della categoria del lavoratore.
La legge, però, consente di regolare in modo differente la durata del preavviso ricorrendo alle cosiddette pattuizioni individuali che prevedono, di norma, preavvisi più lunghi di quelli stabiliti nei contratti collettivi.
Per la giurisprudenza, secondo un orientamento di merito, il computo del periodo deve avvenire in base ai giorni di calendario e non in relazione alle effettive giornate di lavoro, a meno di accordi individuali o collettivi che stabiliscono diverse modalità.
Il preavviso decorre dal comunicazione formale delle dimissioni del lavoratore o, in caso che il datore di lavoro intenda esercitare la sua facoltà di licenziamento per giustificato motivo, dalla comunicazione del licenziamento.
Anche in questo caso occorre tenere presente l’eventuale più favorevole previsione contenuta nei contratti collettivi.
Per i lavoratori inquadrati come impiegati occorre tenere presente che il periodo di preavviso decorre, in base all’articolo 10 del R.D.L. n. 1825/1924, dalla metà o dalla fine di ciascun mese.