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L’obbligo della visita medica di controllo

L’orientamento della giurisprudenza è ormai consolidato.

La corte Costituzionale ha sempre ribadito la legittimità costituzionale dell’articolo 5, quattordicesimo comma, del decreto 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, nella parte in cui si stabilisce la decadenza del lavoratore dal diritto a qualsiasi indennità di malattia per i primi dieci giorni per l’intero e nella misura della metà per quelli successivi, per tutta la durata della malattia, qualora risulti assente, senza giustificato motivo, alla visita di controllo domiciliare, anche nel caso in cui venga successivamente accertata l’effettiva sussistenza della malattia al momento della detta visita.

Infatti, l’assenza dal domicilio del lavoratore in malattia durante le fasce orarie di reperibilità per le visite di controllo, non può considerarsi giustificata se non per motivi seri, ossia tali da impedire lo svolgimento delle attività che hanno determinato l’assenza in orari diversi.

L’articolo 5 è cosituzionalmente illegittimo solo nel caso in cui non si prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l’ulteriore periodo.

In tal senso è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza che di legittimità.

Secondo la giurisprudenza, il lavoratore assente dal lavoro per malattia, ove deduca un giustificato motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le previste fasce orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisca una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità e devono avere lo scopo della tutela di altri interessi (Corte di Cassazione n. 4247 del 2004).

In particolare, l’assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, ove non osservata, comporterebbe la lesione di beni primari del lavoratore (Corte di Cassazione n. 22065 del 2004).

1 commento su “L’obbligo della visita medica di controllo”

  1. Vorrei chiarimenti circa le modalità di invio delle V.F da parte del D.S (sono una dipendente della scuola) in quanto mi sembra di ricordare che dopo l’entrata in vigore del decreto Brunetta la Corte di cassazione emise una sentenza nella quale si specificava che la v.f. doveva essere inviata dal primo giorno di malattia ( salvo comprovati impegni lavorativi….) e comunque entro i primissimi giorni di assenza dal lavoro. Vi sarei grata se mi inviaste qualcosa via mail in quanto non riesco più a trovare l’articolo di giornale dove stava la cosa; nella mia scuola è prassi non inviare….o inviare gli ultimi giorni di certificato di modo che uno è costretto agli arresti domiciliare anche se assente per depressione……!!!!!!! Graziee

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