Il sindacalista è un lavoratore che ha deciso di mettersi a disposizione delle maestranze di una azienda attraverso le RSU, ossia le Rappresentanze Sindacali Unitarie. Si ricorda che la Rappresentanza Sindacale Unitaria, è costituita da non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori.
Chi è eletto nella RSU non è un funzionario del sindacato, ma un lavoratore che svolge un preciso ruolo: rappresenta le esigenze dei colleghi senza con ciò diventare un sindacalista di professione. La RSU, dunque, tutela i lavoratori collettivamente, controllando l’applicazione del contratto o trasformando in una vertenza un particolare problema.
Se è in grado, la RSU può anche farsi carico di una prima tutela, cercando di risolvere il contrasto del lavoratore con il datore di lavoro e con l’introduzione delle RSU con lo Statuto dei lavoratori l’istituto delle RSA non è stato abolito.
Le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) sono organi formati da rappresentanti sindacali in una azienda o nelle diverse unità produttive della stessa. La possibilità di istituire Rsa è stata riconosciuta dallo Statuto dei lavoratori.
Recentemente la Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 15165 della sezione lavoro, ha deciso che un sindacalista, per via della sua particolare posizione, e preoccupato delle sorti dell’azienda minacciata dai tagli può reagire con il datore di lavoro dandogli dello ‘sbruffone’.
Infatti, la corte di Cassazione ha convalidato l’illegittimità del licenziamento inflitto ad dipendente sindacalista che si era visto licenziare dopo essersi rifiutato di ricevere la documentazione relativa alla procedura di mobilità e dopo avere reagito con l’amministratore unico della società.
La Corte di Cassazione aveva evidenziato che
il comportamento contestatogli non aveva determinato un danno d’immagine, come supposto dalla parte datoriale, e aveva escluso che la sanzione inflitta potesse considerarsi proporzionata all’addebito
Inutili le reazioni aziendali che avevano dimostrato che l’atteggiamento del dipendente dimostrava avversione e conflittualità.
Infatti, per la Suprema Corte il licenziamento inflitto
non era sorretto da giusta causa o da giustificato motivo