I lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari, con obbligo di reperibilità, che vengano successivamente richiamati in servizio hanno diritto a riposi giornalieri e settimanali che devono decorrere nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa.
Ricordiamo, in base al decreto n. 66 del 2003, che il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati, durante la giornata.
L’art. 9 del decreto precisa che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Inoltre, la circolare del Ministero del lavoro n. 8/2005 ha chiarito che il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo salvo che per le attività caratterizzate da periodi frazionati durante la giornata, ossia per quelle attività che per loro natura, sono svolte in tal modo come, in particolare, l’attività del personale addetto alle pulizie.
In questo caso sarà la contrattazione collettiva a disciplinare le più opportune modalità di fruizione del riposo giornaliero.
La circolare del Ministero individua tre condizioni irrinunciabili alle quali la disciplina derogatoria dei riposi settimanali dovrà conformarsi, ovvero la sussistenza di interessi apprezzabili, il rispetto della cadenza di un giorno di riposo ogni sei di lavoro e l’adozione di modalità tali da non superare i limiti di ragionevolezza con particolare riguardo alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Non solo, la giurisprudenza si è più volte orientata che in caso di chiamate per interventi di manutenzione al di fuori dell’orario normale di lavoro, che comportino l’interruzione del riposo giornaliero o settimanale, esso decorre nuovamente dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, rimanendo esclusa ogni ipotesi di cumulo con le ore godute precedentemente alla chiamata.
In effetti, la Corte Costituzionale ha stabilito che la consecutività delle ventiquattro ore è un elemento essenziale del riposo settimanale, in quanto consente di distinguerlo e di non sovrapporlo al riposo giornaliero e a quello annuale, così come prevede la sentenza n. 150 del 1967 e n. 102 del 1976.
La Corte ha ribadito che l’interruzione del lavoro una volta alla settimana deve essere non solo effettivo, ma è necessario che il riposo settimanale non deve coincidere nemmeno in parte con il riposo giornaliero.
La Corte di Giustizia ha ribadito la non frazionabilità del godimento dei riposi in ordine all’alternanza lavoro/riposo (Corte di Giustizia Sentenza del 9 settembre 2003 C-151/02).