L’inps fornisce indicazioni su come ottenere lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello; infatti, le aziende dovranno inoltrare apposita domanda all’Istituto previdenziale esclusivamente per via telematica, anche per i lavoratori iscritti ad altre Enti previdenziali. L’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto con un successivo messaggio, con cui saranno rese note giorno e ora a partire dalle quali sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze. Entro i 60 giorni successivi al termine fissato per l’invio delle richieste, l’Istituto provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone immediata comunicazione alle stesse a agli intermediari autorizzati.
La misura dello sgravio, le condizioni di accesso e le modalità di richiesta del beneficio sono descritti in dettaglio nella circolare n. 51 del 30 marzo 2012. Ricordiamo che la legge 24 dicembre 2007, n. 247, come noto, ha introdotto – in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010 e a domanda delle aziende – uno sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, fruibile entro i limiti delle risorse predeterminate.
Per l’anno 2010 il beneficio ha trovato la sua regolamentazione nel Decreto 3 agosto 2011pubblicato nella G.U. n. 301 del 28-12-2011. Con la circolare Inps si forniscono chiarimenti e precisazioni e si indicano, inoltre, le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2010. Per l’anno 2010, il DM prevede che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
Il provvedimento ministeriale prevede che – in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate – il citato tetto del 2,25% possa essere rideterminato – in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate indetta ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni – fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.
Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione “contrattuale”. Entro il tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:
- entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e – in agricoltura – al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
- totale sulla quota del lavoratore.