L’art. 62 del d.l. 1/2012, convertito con modifiche nella legge 27/2012, sta apportando grandi cambiamenti ai rapporti tra fornitori e rivenditori di prodotti agricoli, stabilendo, in particolar modo, che il pagamento del corrispettivo della cessione degli stessi prodotti deve essere eseguito entro il termine legale prescritto pari a 30 o 60 giorni. Cerchiamo allora di capire da quando parta questo termine, e quali sono le principali caratteristiche della decorrenza dei pagamenti tra aziende del settore.
Dal comma 3 dell’art. 62 sopra ricordato si evince innanzitutto in maniera piuttosto chiara come il termine di pagamento debba essere conteggiato tenendo conto dell’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Se il debitore non procedere a pagare la fornitura di prodotti agricoli e agroalimentari nei termini predetti, scatta – in capo al cedente – il diritto inderogabile a percepire gli interessi calcolati al saggio di interesse legale maggiorato di due punti e, in capo al cessionario, l’obbligo di pagare gli interessi e l’applicazione di una sanzione di natura pecuniaria da 500 a 500 mila euro, fatta salva l’emersione di reati di natura anche penale (qui anche il nuovo servizio Inail per i lavoratori agricoli).
Ne consegue che è estremamente importante stabilire il momento in cui il cessionario risulta essere inadempiente, poiché solo in tal modo è possibile calcolare correttamente gli interessi. Anzitutto, se il debitore paga con bonifico, il termine di pagamento è il giorno in cui il fornitore riceve l’accredito sul proprio conto corrente, tenendo conto della c.d. data disponibile, cioè quella a partire dalla quale la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata. A nulla rileva la valuta economica.
Ancora, il pagamento deve essere effettuato entro 30 o 60 giorni tenendo conto dell’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura: pertanto, se la fattura è stata ricevuta il 25 ottobre, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni o 60 giorni dal 31 ottobre, a seconda che il prodotto sia o meno deteriorabile, e pertanto entro il 30 novembre o entro il 31 dicembre.