La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7585 del 1° aprile 2011, ha ribadito che in caso di mancato pagamento, da parte del datore di lavoro, del TFR, questo deve essere corrisposto dal Fondo di garanzia Inps anche se non è stato dichiarato il fallimento del datore stesso.
Ricordiamo che il Fondo di garanzia è istituito presso l’istituto nazionale della previdenza sociale, Inps, ed è denominato esattamente come Fondo di garanzia per i trattamento di fine rapporto, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
La norma prevede che trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all’articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Nell’ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l’eventuale contestazione del curatore fallimentare.
La Corte di Cassazione è intervenuta asserendo il principio secondo cui ai fini della tutela della Legge n. 297/82 del lavoratore per il pagamento del TFR, in caso di insolvenza del datore, quest’ultimo se assoggettabile a fallimento ma, non può essere dichiarato fallito per l’esiguità del credito, va considerato non soggetto a fallimento e quindi, trova applicazione l’articolo 2, comma 5, secondo cui il lavoratore può chiedere al Fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, essendo sufficiente che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una esecuzione forzata, salvo che risultino in atti altre circostanze che dimostrino l’esistenza di altri beni aggredibili con l’esecuzione forzata.