La Fondazione del Centro studi dei Consulenti del Lavoro – con una nota argomentata dal dr. Enzo De Fusco – ha dato la propria interpretazione sugli Enti bilaterali nel contratto di apprendistato, relativamente al parere di conformità sul patto formativo.
La Fondazione del Centro studi dei Consulenti del Lavoro si pone il quesito sulla validità dei criteri interpretativi forniti dalle preleggi; infatti, il dibattito sulla obbligatorietà di alcune clausole dei contratti collettivi, e fra tutte quelle che impongono il rilascio del parere di conformità per il piano formativo dell’apprendista, suscita sempre grande interesse e a volte genera. Anche posizioni interpretative molto creative che rischiano di disorientare inutilmente gli operatori.
La Fondazione osserva che spesso vengono scritte circolari che innovano su alcuni argomenti rispetto alla legge e dopo mesi o anni le norme ratificano l’innovazione amministrativa. Questo modo di operare, se da un lato è comprensibile poiché aggira i tempi rigidi della produzione normativa a vantaggio di modalità più snelle, dall’altro lato disorienta tutti compreso gli addetti ai lavori: il datore di lavoro si trova così al centro di un dibattito che non lo deve penalizzare.
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La Fondazione si pone una domanda per nulla secondaria; in effetti, se il parere di conformità, nelle intenzioni del legislatore, è un tassello imprescindibile per la costruzione di un sistema di apprendistato come mai non c’è un riferimento espresso nel testo unico dell’apprendistato?
Non solo, oggi, come si può sostenere che sia legittima la clausola di un contratto collettivo che prevede il “preventivo” rilascio del parere di conformità , quando la legge stabilisce che il piano formativo può (deve) essere predisposto nei 30 giorni successivi l’assunzione? Questi non sono aspetti formali, ma sostanziali.
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I principi sono vincolanti per la contrattazione collettiva e non è possibile disciplinare fuori da queste regole. Questo è il criterio che adotta il Governo quando deve attuare una legge delega approvata dal Parlamento; questo è il criterio che deve adottare la contrattazione collettiva quando il legislatore delega la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di lavoro.
La Fondazione, osserva poi Enzo De Fusco – Coordinatore Scientifico Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – che la legge prevede l’applicazione del regime sanzionatorio solo quando il datore omette di effettuare la formazione interna, ovvero di consentire al lavoratore di partecipare a corsi esterni.
Questo significa che , seppure si volesse giungere alla conclusione di dire che il datore di lavoro sia obbligato alla richiesta del parere di conformità, la violazione non potrebbe avrebbe come conseguenza il disconoscimento della natura del rapporto di lavoro.