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Parere della Funzione Pubblica per i centralinisti non vedenti

 La Funzione Pubblica è stata chiamata a dare un parere in merito all’indennità di mansione per i centralinisti non vedenti e lo ha fatto attraverso il suo Servizio Studi e consulenza trattamento personale della Funzione Pubblica, attraverso la nota n. 29458 del  scorso 18 luglio 2012.

Ricordiamo che il Dipartimento della Funzione Pubblica è stato costituito nel 1979 all’interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per rispondere alle esigenze di modernizzazione della pubblica amministrazione italiana.

Il Dipartimento non è guidato da un Ministro con portafogli, ma, al contrario, si avvale si un Ministro senza portafoglio delegato dal Presidente del Consiglio, promuove le iniziative di riforma dell’amministrazione in direzione dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa.

In riferimento al chiarimento sui centralinisti non vedenti, il Dipartimento per la Funzione Pubblica precisa che l’indennità di mansione ai centralinisti non vedenti è stata prevista dall’articolo 9 della legge n. 113/1985 e la disciplina è, sempre secondo il Dipartimento, sempre in vigore anche se, nel corso del tempo, ha subito diversi dubbi.

Infatti, la norma riferibile non è stata modificata in sede di contrattazione collettiva di comparto e, d’altra parte, poiché la disapplicazione ad opera della contrattazione collettiva di settore CCNL può riguardare rispettivamente solo

le disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi

e

le norme generali e speciali del pubblico impiego

la stessa non avrebbe potuto, sempre secondo il chiarimento espresso dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, travolgere una disposizione, come il citato art. 9, contenente un regime generale valevole per il settore pubblico e per quello privato.

Per questa ragione, e secondo gli orientamenti espressi dall’ARAN, si ritiene che l’indennità debba essere ancora erogata al personale non vedente che sia adibito e che effettivamente svolga le mansioni di centralinista confermando la posizione di diversi Enti a proposito.

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