Il tema è di estrema importanza visto che tocca un diritto fondamentale, ovvero il riposo del lavoratore così come previsti dalla contrattazione di riferimento che dalla nostra Carta fondamentale.
Il tema è stato trattato anche in passato, ma, visto l’importanza della materia, pare opportuno riproporlo visto che il diritto alle ferie è un principio ribadito dal codice civile, articolo 2109 del codice civile, dove si prevede il diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel periodo stabilito dal datore di lavoro, con una durata stabilita dalla contrattazione collettiva, tenuto conto delle esigenze aziendali e di quelle del lavoratore.
Il decreto legislativo che disciplina il piano ferie è il n. 66 del 8 aprile 2003 e le relative modifiche del decreto legislativo numero 213 del 19 luglio 2004 che tiene conto del codice civile.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito un parere all’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini in merito alla possibilità di ritenere escluse dall’ambito di applicazione del divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, permessi e riposi non fruiti, le ipotesi in cui la mancata fruizione si sia determinata in occasione di cessazioni del servizio conseguenti a periodi di malattia ovvero a dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente.
Per il Dipartimento
….Le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione di decesso del dipendente, configurano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. In base al sopra descritto ragionamento non sembrerebbe, pertanto, rispondente alla ratio del divieto previsto dall’art. 5, co. 8, del D.L. n. 95 del 2012 includervi tali casi di cessazione, poiché ciò comporterebbe una preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore il cui diritto alle ferie maturate e non godute per ragioni di salute, ancorché già in precedenza rinviate per ragioni di servizio, resta integro con riguardo alla duplice finalità di consentire al lavoratore di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo di distensione e ricreazione