Dal prossimo 20 febbraio entrerà in vigore il decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 5 per l’attuazione della direttiva 2006/54/CE, relativo al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
Infatti, il Consiglio dei Ministri ha fatto pubblicare il decreto sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2010.
Il decreto legislativo afferma che per discriminazione si deve intendere ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, di maternità o paternità.
Per questa ragione è vietata qualsiasi discriminazione, sotto qualsiasi forma, per accedere ad un diritto e dovere fondamentale come il lavoro: dalla forma subordinata a quella autonoma.
Sono vietati ogni discriminazione in fatto di selezione o sulle condizioni di assunzioni, oltre ad ogni tentativo di impedire e ostacolare il percorso professionale di ogni soggetto indipendentemente dal settore o ramo di attività in tutti i livelli professionali.
A questo scopo è necessario garantire la parità di condizioni e di retribuzione per lo stesso lavoro o per lavoro al quale è attribuito un valore uguale vietando qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta.
Il decreto legislativo richiama le parti ad una crescita professionale equilibrata tra i due sessi e vieta qualsiasi forma di discriminazione nell’aggiornamento professionale e nella loro carriera lavorativa.
In materia di pensione di vecchiaia il decreto legislativo ribadisce il diritto alle lavoratrici di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali; in sostanza, le lavoratrici con i requisiti per la pensione di vecchiaia (60 anni) hanno tutto il diritto di proseguire il lavoro fino ai 65 anni.
Il decreto legislativo prevede per i contratti collettivi la possibilità di inserire specifiche misure per contrastare le discriminazioni tra i due sessi , ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonché nella formazione e crescita professionale.
Altro aspetto che il decreto non ha trascurato è la materia delle adozioni internazionali. Infatti, le disposizioni contenute nel decreto si applicano anche in caso di adozione e affidamento.
Il decreto legislativo introduce il divieto di licenziamento fino ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell’articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.
Infine, è vietata qualsiasi forma di discriminazione in fatto di pensione complementare collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252.
A questo scopo, come per tutti i principi di parità in fatto di lavoro, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici che ha il compito di promuovere, nell’ambito delle competenze riservate allo stato, la predisposizione di politiche in grado di rimuovere ogni ostacolo il merito.
Il decreto legislativo prevede un aumento delle sanzioni amministrative da 250 euro ad un massimo di 1.500 euro.
A carico al datore di lavoro è prevista un’ammenda fino a 50.000 euro e l’arresto fino a sei mesi.
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