Importante sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito l’incostituzionalità dell’articolo 30 della decreto 198/2006 nella parte dove si evidenzia un differente trattamento tra i due sessi.
In particolare, la legge prevede che le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 30 del Dlgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire il rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile, l’onere di comunicare la propria intenzione al datore di lavoro almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia.
L’articolo 30 del decreto n. 198/06 ha reintrodotto una disposizione, già a suo tempo dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, in base alla quale la lavoratrice che intende optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile è tenuta a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro.
In particolare, con la sentenza n. 498/88 la Corte costituzionale aveva ribadito che l’età lavorativa deve essere eguale per la donna e per l’uomo, mentre rimane fermo il diritto della donna a conseguire la pensione di vecchiaia al 55° anno di età (era l’anno 1988, l’età di pensionamento per gli uomini era al 60° anno di età), onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione.
Come previsto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 275/2009, allineandosi alle precedenti pronunce, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 del Dlgs n. 198/2006.
Non solo, secondo il parere della Corte Costituzionale è anche applicabile l tutela contro i licenziamenti illegittimi. Le lavoratrici possono quindi proseguire la propria attività lavorativa dall’età per l’acceso alla pensione di vecchiaia e fino alla maturazione del sessantacinquesimo anno.