È fermo alla Camera, commissione Lavoro in sede referente, il progetto di legge numero 482 per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici.
Secondo il disposto fermo in Commissione l’articolo 1 precisa il divieto per le pubbliche amministrazioni di indire prove concorsuali in assenza di una determinazione precisa del fabbisogno di personale effettuata sulla base della programmazione triennale prevista dalla normativa vigente. I nuovi concorsi devono inoltre essere limitati alle unità di personale alle quali l’amministrazione può effettivamente garantire l’assunzione entro tre mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie concorsuali.
L’articolo 2 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono procedere all’indizione di nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti fino a quando non si sia proceduto all’effettiva assunzione dei vincitori o degli idonei.
Il successivo articolo dispone lo sblocco del turn over stabilendo che le pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 30 per cento di quella relativa alle cessazioni nell’anno 2011, al 60 per cento nell’anno 2012 e al 90 per cento a decorrere dall’anno 2013.
Si ricorda che l’articolo 9 del Collegato Lavoro, decreto 78/2010, stabilisce che, per il quadriennio 2010-2013, le medesime amministrazioni possano procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente.
Questa disposizione non vale per i Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Non solo, il comma 11 dispone la possibilità, per ciascun ente, di cumulare le assunzioni effettuabili nel caso in cui il riferimento alle cessazioni dell’anno precedente sia inferiore all’unità, mentre il comma 12 ha chiarito che per tutte le assunzioni previste dai commi 5 a 9 si applica quanto già previsto dall’articolo 66, comma 10, del decreto 112/2008, che rinvia alle modalità previste all’articolo 35 del decreto 165/2001.