Presentata al Parlamento una proposta di legge che mira a modificare al capo II del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,in materia di prestazioni occasionali di lavoro di tipo accessorio rese da particolari soggetti.
Secondo la proposta possono svolgere attività di lavoro accessorio gli inoccupati e disoccupati da oltre un anno, le casalinghe, gli studenti e pensionati fino ad arrivare anche ai disabili e soggetti ricoverati in comunità di recupero e i lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
Possono altresì svolgere attività di lavoro accessorio, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne.
Non solo, questa particolare forma coinvolge i lavori svolti nell’ambito dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o disabili.
Il testo presentato lo scorso 3 agosto prevede anche l’insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e di manutenzione di edifici e di monumenti, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli fino alla collaborazione con enti pubblici e con organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o a eventi naturali improvvisi, o di solidarietà .
Le attività lavorative, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare e che,in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 5.000 euro sempre nel corso di una anno solare.
La presente proposta di legge si pone l’obiettivo di ricondurre le prestazioni occasionali di tipo accessorio nell’ambito di applicazione per le quali furono ideate.