Approvato alla Camera dei Deputati le Norme per la tutela della libertà d’impresa, ovvero lo Statuto delle imprese.
Il testo unificato, così come posto in evidenza dal Comitato per la Legislazione, è finalizzato a sancire i principi fondamentali della disciplina riferita alle imprese definendone lo statuto giuridico, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, anche mediante il conferimento di apposite deleghe legislative in materia di ritardi nei pagamenti (articolo 8, comma 5), di procedure concorsuali (articolo 10, comma 2), di riforma dell’imposizione tributaria relativa alle imprese (articolo 14, comma 1) e di facoltà di compensazione dei crediti relativi a obbligazioni tributarie e oneri sociali (articolo 14, comma 2).
Il provvedimento opera numerose sovrapposizioni con norme vigenti (ad esempio, l’articolo 1 riproduce sostanzialmente la definizione di imprenditore del codice civile) e con istituti giuridici già operanti in diversi settori dell’ordinamento (ad esempio, gli articoli 4, 5 e 6 recano ulteriori disposizioni in materia di procedure di valutazione e analisi di impatto ex ante ed ex post; l’articolo 11 si sovrappone alla disciplina sugli appalti pubblici ed al relativo codice).
Il provvedimento istituisce, inoltre, all’articolo 20-bis la legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese, modellata sulla legge annuale per il mercato e la concorrenza prevista dall’articolo 47 della legge n. 99 del 2009.
Il Comitato per la Legislazione suggerisce però, sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, alcuni correttivi. In effetti, all’articolo 3-bis, commi 1 e 3, dove si introduce una definizione legislativa della nozione di interesse diffuso e si dispone in merito alla legittimazione ad impugnare gli atti lesivi dei medesimi. A questo proposito il Comitato richiama ad una corretta valutazione al fine di verificare se la codificazione dell’istituto sia coerente con la consolidata elaborazione giurisprudenziale della sua nozione sostanziale e processuale.
A questo riguardo, la II Commissione Permanente, Giustizia, ha posto in evidenza che all’articolo 3-bis, al comma 1, integrando l’articolo 9 della legge n. 241 del 1990 (in materia di intervento nel procedimento amministrativo) si dà una definizione di interessi diffusi quali interessi appartenenti alla generalità dei cittadini, ovvero interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti.
Si osserva però, anche in considerazione dei riflessi di carattere sistematico che una simile disposizione potrebbe produrre, l’opportunità di non cristallizzare in via normativa la nozione di interesse diffuso.
Il testo è stato trasmesso al Senato per la relativa approvazione.