Le ultime manovre economiche hanno inciso in maniera sostanziale sul trattamento previdenziale dei dipendenti della pubblica amministrazione tanto da ipotizzare una disparità tra le lavoratrici del pubblico impiego rispetto a quello del segmento privato.
Parliamo di lavoratori che hanno visto anche la loro liquidazione, ossia il loro trattamento di fine servizio (TFS) o trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR), diluita negli anni per importi superiori agli 90,000 euro.
Non solo, il Legislatore è intervenuto in modo pesante sul trasferimento dei contributi Inpdap verso l’Inps rendendo questa operazione onerosa allo scopo di impedire di usufruire della pensione Inps riservata alle lavoratrici iscritte al maggiore istituto previdenziale del settore privato.
Le dipendenti del pubblico impiego dovranno lavorare dal primo gennaio 2012 fino a 65 anni: in questo modo, il governo, spostando l’età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia inizialmente previsto a 61 anni passa a 65, ha messo in atto la piena equiparazione dell’età pensionabile tra uomini e donne nel settore pubblico come aveva richiesto l’Unione Europea.
È bene ricordare che l’innalzamento dell’età non si applica per le dipendenti degli ordinamenti statali che prevedono requisiti anagrafici più elevati così come per il personale delle Forze Armate, Forze di Polizia, Guardia di Finanza o Vigili del Fuoco. Non solo, la norma esclude anche il personale che risulta essere inquadrato negli enti pubblici quali Inps o Inpdap e le dipendenti delle Poste italiane e delle Ferrovie dello Stato.
Le lavoratrici della Pubblica Amministrazione se riescono però a dimostrare di poter raggiungere i requisiti entro il 31 dicembre del 2011 potranno comunque essere collocati a riposo a 61 anni.
Le dipendenti pubbliche possono ad ogni modo aspirare di ottenere il beneficio del cosiddetto esonero dal pubblico impiego per le attività relative al quinquennio precedente la maturazione dei 40 anni di anzianità contributiva. L’istituto era stato introdotto con la manovra del 2008 per il triennio 2009-2011 su base volontaria e soggetto alla discrezionalità dell’amministrazione di appartenenza.
Il requisito minimo di anzianità contributiva deve essere raggiunto entro il 31 dicembre 2011 e la domanda non è revocabile.
Ad ogni modo per maggiori informazioni è opportuno andare al sito di Inps e Inpdap.