La Riforma Fornero ha introdotto nuovi requisiti di anzianità contributiva per accedere alla pensione anticipata nel 2013. Vediamo come bisogna presentare la domanda e come calcolare l’assegno secondo le nuove procedure in vigore dall’inizio di quest’anno. Da tener presente che queste regole valgono solo per il 2013.
Nel 2013 è possibile andare in pensione anticipata se si è in possesso di 4 mesi di anzianità contributiva in più rispetto al 2012, ovvero per le donne servono 41 anni e cinque mesi di contributi, per gli uomini 42 anni e cinque mesi di contributi. Questo perché, in base alla Riforma Fornero, scattano i 3 mesi di adeguamento alle aspettative di vita e 1 mese previsto solo per le pensioni di anzianità.
Inoltre, per andare in pensione anticipata, bisogna aver cessato il rapporto di lavoro dipendente, invece per il lavoratore autonomo non è richiesta la cessazione dell’attività.
La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, che si può presentare online (dal portale INPS, con PIN e codice fiscale), per telefono (numero verde 803164) o tramite intermediari (enti di patronato o intermediari riconosciuti dall’INPS).
Per quanto riguarda l’importo, precisiamo che la pensione anticipata è disciplinata in base alla data di inizio lavoro del contribuente, cioè se ha iniziato a lavorare prima o dopo il 31 dicembre 1995, da quando la riforma Dini ha introdotto il sistema contributivo. In base alla data di inizio lavoro, cambia, infatti, l’importo della pensione.
Pertanto, per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre ’95 vige il criterio contributivo; per chi aveva già 18 anni di contributi il 31 dicembre ’95 vale il criterio retributivo; il sistema misto si applica per chi non aveva 18 anni di contributi a fine ’95: in questo caso, si applica il retributivo per la quota maturata fino a fine ’95 e il contributivo per le anzianità maturate in periodi successivi.
Cosa succede per chi va in pensione anticipata se ha iniziato a lavorare prima della fine del ’95
In questo caso, anche se ha raggiunto i requisiti contributivi richiesti, il lavoratore che va in pensione prima dei 62 anni perde l’1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni per i primi due anni, e il 2% per ogni anno successivo. Nello specifico, si applica un taglio dell’1% per chi si ritira a 61 anni ; per chi va in pensione a 60 anni del 2%; per chi va in pensione a 59 anni del 4%; per chi si ritira a 58 anni del 6%.
Si precisa che questo taglio si applica solo alla quota retributiva della pensione: per chi aveva 18 anni di contributi nel ’95, la riduzione vale per tutte le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; per chi non aveva 18 anni di contributi nel dicembre ’95, la riduzione si applica sulla quota maturata al 31 dicembre ’95.
E dopo il dicembre ’95 le cose stanno così: chi ha iniziato a lavorare dopo il primo gennaio 1996 va in pensione anticipata con l’intero importo calcolato con il sistema contributivo, quindi anche se si ritira prima dei 62 anni, e sempre se in possesso dei requisiti contributivi necessari, non ha nessuna riduzione dell’assegno. In particolare, questi contribuenti possono anche andare in pensione a 63 anni se hanno almeno 20 anni di contributi effettivi, ovvero non i contributivi figurativi, ma solo quelli effettivamente versati.
APPROFONDIMENTI
*Pensione anticipata, adeguamento speranza di vita: le conseguenze
*Pensione vecchiaia, aumento requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013
*Assegno sociale, aumenta il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013