Per effetto dell’emanazione di una serie dei decreti di armonizzazione le norme che regolano il pensionamento degli aderenti al Fondo volo sono state allineate a quelle applicate dall’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Per questa ragione per il Fondo volo si applicano, in merito alla pensione di anzianità, le stesse regole e il sistema delle quote in vigore per i lavoratori iscritti all’AGO, a meno di qualche caso particolare, ovvero si consegue con le stesse norme della pensione obbligatoria dei lavoratori dipendenti in base alla legge n. 243/2004 e alle innovazioni della legge n. 247/2007.Ricordiamo che sono iscrivibili al Fondo volo i lavoratori che
- svolgono servizio prevalente a bordo dell’aereomobile
- possono vantare un’età anagrafica inferiore ai 60 anni,
- siano iscritti agli albi e registri dell’Ente Nazionale della Gente dell’aria e titolari di brevetto aeronautico
- siano lavoratori dipendenti di un’azienda di navigazione aerea
Questi lavoratori possono richiedere la corresponsione della pensione di anzianità, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, al conseguimento di requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori.
Più specificatamente, di un anno ogni cinque di iscrizione al fondo, fino ad un massimo di cinque anni.
È comunque necessario avere 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al fondo o, relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, i periodi minimi di iscrizione al Fondo richiesti dalla previdente normativa di 15 anni.
Dal 1° luglio 2009, il diritto alla pensione di anzianità – oltre a quella di vecchiaia nel sistema contributivo – si raggiunge anche per gli iscritti al Fondo con il sistema delle quote.
Non solo, stesso discorso per la decorrenza della pensione. Anche in questo caso il nostro Legislatore ha voluto armonizzare il sistema introducendo dal 1 gennaio del 2011 il sistema delle finestre mobili, articolo 12 della legga n. 122/2010.
In questo caso, si ottiene il diritto a percepire la pensione dal primo giorno del 13°mese successivo alla maturazione dei requisiti.
Esiste però una deroga se manca il titolo abilitante, vedi il nostro post Inps, novità per il fondo volo e piloti marittimi.