Si è esteso anche ai pensionati la possibilità di accedere al prestito personale estinguibile con una trattenuta diretta sulla rata della pensione fino ad un quinto del suo importo. È l’Inps che provvede a rimborsare direttamente le banche il prestito concesso trattenendo direttamente la quota sull’assegno pensionistico.
È opportuno ricordare che la durata del contratto di prestito non può superare i dieci anni e il prestito si può chiedere con tutte le pensioni, vecchiaia e anzianità, eccetto per le pensioni e assegni sociali, trattamenti di invalidità civile, assegni straordinari, assegno mensile per l’assistenza ai pensionati per inabilità, gli assegni di sostegno al reddito, le pensioni del personale bancario o assegni al nucleo familiare.
È il pensionato che deve chiedere il prestito alla banca o agli altri intermediari finanziari.
Il pensionato prima di chiedere il prestito deve verificare e richiedere alla sede Inps, che ha in carico la sua pensione, la comunicazione di cedibilità, che indica l’importo massimo della rata del prestito pagabile con la pensione.
Il pensionato può cedere fino ad un quinto della propria pensione. L’importo cedibile è calcolato, al netto delle tasse e in modo da non intaccare l’importo della pensione minima (460,97 euro nel 2010). Per questo motivo i trattamenti pensionistici integrati al minimo non possono essere oggetto di cessione.
Ipotizzando una pensione netta di 750 euro mensili, la quota cedibile è pari ad un quinto e cioè di 150 euro. Con la verifica della salvaguardia del trattamento minimo si può constatare che la quota effettivamente cedibile risulta essere pari a 150 euro (750 – 150 = 600, 600 > 460,97).
La pensione al netto della trattenuta del quinto deve essere superiore all’importo corrispondente al trattamento minimo in vigore.
Nel caso si sia titolari di più pensioni cedibili, il calcolo si effettua sull’importo totale delle pensioni percepite.
Non solo, è anche opportuno ricordare che i prestiti devono essere garantiti con un’assicurazione sulla vita.