La scorsa manovra finanziaria aveva previsto il contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici, così come prevedeva l’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 164 del 16 luglio 2011).
In questi giorni, in attuazione delle disposizioni contenute, il Casellario dei pensionati ha provveduto all’elaborazione dei dati e alla comunicazione del contributo di perequazione da applicare nei confronti dei soggetti con trattamenti pensionistici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui.
Si ricorda che, ai fini dell’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali opera il contributo, sono presi in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori e i trattamenti integrativi e complementari.
Sulle somme da considerare concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio. Rientrano in questa casistica i trattamenti previsti al decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357 e al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252.
Non solo, devono anche essere considerati i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
In particolare, devono essere considerate le gestioni di previdenza obbligatorie presso l’INPS, il personale addetto alle imposte di consumo, il personale dipendente dalle aziende private del gas e il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette.
Come previsto dalla manovra finanziaria, l’importo del contributo di perequazione, essendo interamente deducibile, contribuisce a diminuire l’mponibile da assoggettare all’IRPEF ai fini del calcolo delle imposte sul reddito dovute.
Ricordiamo che il contributo di perequazioni si applica sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.